L’autorizzazione a pubblicare la riproduzione di documenti o parte di essi viene rilasciata dal Direttore dell’Archivio di Stato dietro richiesta da compilarsi utilizzando l’apposito modulo Richiesta autorizzazione a pubblicare, corredato da bollo. La richiesta è esente da bollo se presentata da Pubbliche Amministrazioni.
Il richiedente non sarà tenuto al pagamento dei diritti di pubblicazione (Decreto Ministeriale Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 8 aprile 1994) per pubblicazioni periodiche scientifiche e libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo inferiore a Euro 77,47. Sarà comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio di Stato per il rilascio delle copie ottenute.
Procedura semplificata (Direzione Generale Archivi – Circolari 33/2017 e 39/2017)
Qualora le pubblicazioni non siano realizzate a scopo di lucro ovvero abbiano le seguenti caratteristiche:
- se cartacee, abbiano una tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina non superiore a Euro 70,00 o siano periodici di natura scientifica,
- se on line, siano pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento,
è applicabile la procedura semplificata che prevede l’invio di una semplice Comunicazione al Direttore dell’Archivio di Stato del proposito di pubblicare l’immagine, fermo restando l’obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione.
Il richiedente sarà comunque tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio di Stato per il rilascio delle copie ottenute.